Art. 7.
(Vigilanza).

      1. La vigilanza sul rispetto della presente legge è affidata, oltre che agli organi competenti previsti dalla legislazione vigente in materia, anche alle guardie particolari giurate volontarie delle associazioni protezionistiche zoofile, ai fini e per gli effetti degli articoli 55 e 57, comma 3, del codice di procedura penale.